L’assegno di maternità concesso dal Comune è pagato da INPS ed è riconosciuto alle mamme che non beneficiano di nessuna indennità di maternità o che percepiscono un’indennità inferiore all’importo del contributo stesso. La richiesta deve essere presentata al proprio Comune di residenza entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.
L’Assegno di Maternità viene erogato dall’INPS. Il pagamento sarà effettuato da INPS in un’unica soluzione a mezzo bonifico su conto corrente bancario o postale o libretto o carta prepagata purché dotati di codice IBAN intestato alla richiedente.
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Pagina aggiornata il 10/06/2025