Le regole per la raccolta dei funghi epigei spontanei

Per la raccolta dei funghi epigei spontanei occorre un tesserino che può avere validità giornaliera, settimanale, mensile o semestrale, utilizzabile nel territorio in esso indicato. I tesserini sono in vendita presso gli esercizi pubblici convenzionati e, a seconda del territorio di competenza, presso le sedi dei Comuni o delle loro Unioni e degli enti di gestione per i parchi e la biodiversità.

Il tesserino, accompagnato da un documento di identità, deve essere esibito su richiesta del personale di vigilanza. La raccolta è consentita nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica nelle ore diurne, da un’ora prima della levata del sole a un’ora dopo il tramonto.

L’attività può essere esercitata esclusivamente nei boschi e nei terreni non coltivati, sempre che apposite tabelle non ne segnalino il divieto.

Ogni persona può raccogliere fino a 3 kg di funghi al giorno, di cui non più di 1 kg di Ovuli buoni (Amanita caesarea) e 1 kg di Prugnoli (Calocybe gambosa). Regole particolari sono stabilite per i residenti nelle zone montane e per i proprietari dei terreni.

La raccolta va effettuata manualmente o mediante l’uso di un coltello, evitando di strappare dal terreno i funghi e, con essi, parte del micelio sotterraneo. È vietato utilizzare rastrelli, uncini o altri strumenti che possano danneggiare lo strato umifero del terreno.

I funghi raccolti vanno puliti sommariamente sul posto e conservati in appositi contenitori rigidi e aerati, in modo da evitare fenomeni di compressione e fermentazione e per consentire un ulteriore spargimento delle spore. Va quindi assolutamente evitato l’utilizzo di buste di plastica, carta e simili.

È vietata la raccolta di Ovuli buoni (Amanita caesarea) allo stato di ovulo chiuso, di esemplari di Porcini (Boletus edulis, B. pinicola, B. aereus, B. reticulatus) con un cappello di diametro inferiore a 3 cm e di Prugnolo (Calocybe gambosa) e Galletto (Cantharellus cibarius) con cappello di diametro inferiore a 2 cm.

È inoltre vietato il danneggiamento intenzionale dei funghi di qualsiasi specie, che non vanno mai staccati per poi essere abbandonati sul terreno; a carico dei trasgressori sono previste sanzioni pecuniarie e, nei casi più gravi, è previsto il ritiro del tesserino. Ricordiamo che tutti i funghi, anche quelli non commestibili, svolgono importanti funzioni negli equilibri della natura.

Le regole, i controlli e il certificato di commestibilità dei funghi.

Per ottenere l’autorizzazione per la raccolta dei funghi epigei nei Comuni di pianura della Regione Emilia-Romagna per l’anno 2019 è necessario effettuare un semplice versamento da 10 euro sul conto corrente dedicato n° 1042629541 intestato a:

REGIONE EMILIA ROMAGNA AUTORIZZAZIONE RACCOLTA FUNGHI S.TE

Il tesserino per la raccolta, che si identifica con la ricevuta di versamento, ha validità semestrale a partire dalla data della sua emissione e deve sempre essere accompagnata da un documento di identità in corso di validità. Al momento del versamento nella causale del bollettino postale dovranno essere chiaramente riportate le seguenti informazioni, pena la mancata validità del permesso stesso:

RACCOLTA FUNGHI NEI COMUNI ALLA D.D. N. 5192 DEL 22/03/2019
+ luogo e data di nascita del richiedente.

In merito a tutte le altre “disposizioni regolamentari” si deve fare riferimento all’allegato A alla delibera numero 527 del 16 aprile 2018 mentre l’elenco dei Comuni nei quali ha validità, per il 2019, il versamento sopra citato è riportato nella determinazione dirigenziale n° 5192 del 22/03/2019.

Qui ulteriori informazioni sulla raccolta dei funghi.

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