A chi è rivolto
Chiunque, indipendentemente dalla cittadinanza o dalla residenza, ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, con obbligo di pubblicazione. L'istanza deve essere circostanziata al fine di consentire l’individuazione del dato, del documento o informazione richiesta
Non occorre che sia specificata la motivazione dell'accesso.
Descrizione
E’ il diritto d’accesso agli atti, documenti e informazioni per i quali vige l’obbligo di pubblicazione.
L’accesso civico è diverso da
– accesso documentale (ex legge 241/1990) agli atti che prevede un interesse diretto, concreto e attuale verso l’atto o il documento o la pratica in possesso dell’amministrazione comunale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
– accesso civico generalizzato, ovvero il diritto di accesso agli atti, documenti e informazioni che non sono oggetto di pubblicazione obbligatoria, detenuti dall’ente, ulteriori a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza.
– l’inadempimento alla pubblicazione sarà oggetto di provvedimento disciplinare a carico del Pubblico Dipendente
Ricordiamo che a tutela del cittadino è prevista anche la figura del Difensore Civico Digitale
Il Cad 3.0: prevede l’obbligo per le PA di individuare il difensore civico per il digitale Cittadini e imprese possono inviare al difensore civico per il digitale segnalazioni e reclami relativi ad ogni presunta violazione del Cad e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione.
Se tali segnalazioni sono fondate, il difensore civico per il digitale invita l’ufficio responsabile della presunta violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque nel termine di trenta giorni.
Un difensore civico che, quindi, tutela i cittadini nei casi di malfunzionamento della pubblica amministrazione, a garanzia della legalità, trasparenza e regolarità amministrativa.
Il Comune di Poviglio ha stipulato apposita convenzione (periodo novembre 2024 – ottobre 2025) con il Difensore Civico regionale per il servizio di Tutela civica. Il servizio comprende anche la segnalazione di situazioni di “malamministrazione” e quindi anche nei casi di inadempimento agli obblighi imposti dal CAD.
L’articolo 5 del decreto legislativo 33/2013 ha introdotto il nuovo istituto dell’accesso civico. Tale articolo è stato recentemente modificato dal Dlgs 97/2016. L’Amministrazione Comunale di Poviglio ha assunto apposito Regolamento Comunale con atto c.c. n. 26 dell’aprile 2017 con particolare riferimento agli articoli da 36 a 45 .
L’ANCI ha pubblicato il 5° quaderno della nuova collana editoriale dell’ANCI dedicato al nuovo diritto di accesso civico. Il quaderno intende fornire agli amministratori e agli addetti del settore un’utile guida, corredata di note, per l’attuazione degli adempimenti relativi all’introduzione, nel nostro ordinamento, dell’accesso civico c.d. “generalizzato”, ad atti e documenti della PA, in vigore dal 23 dicembre p.v.
Il volume è disponibile sul sito web dell’Associazione al seguente indirizzo: http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Quaderno%20accesso%20civico1.pdf
Come fare
Modalità di Attivazione:
A domanda
Come si richiede :
- consegna a mano presso l'URP negli orari di apertura al pubblico;
- spedizione con raccomandata A/R indirizzata a Comune di Poviglio, Ufficio per l’Accesso Civico, Via G. Verdi n.1 - 42028 Poviglio (RE);
- invio all’indirizzo mail: info@comune.poviglio.re.it inserendo quale oggetto della mail "Richiesta accesso civico generalizzato"
- invio per posta elettronica certificata all’indirizzo: poviglio@cert.provincia.re.it ;
Cosa serve
Per attivare il servizio bisogna prima compilare il modulo on line oppure stampare e compilare il modulo cartaceo che trovi nella sezione documenti di questa pagina.
- N.B. al modulo compilato e firmato va allegata una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (art.38 commi 1,3 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.).
Cosa si ottiene
L'accesso agli atti, documenti e informazioni per i quali vige l’obbligo di pubblicazione
Esito
Entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza verrà comunicato l'esito al richiedente con un provvedimento espresso e motivato.
Tempi e scadenze
Il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, con la comunicazione dell’esito al richiedente ed agli eventuali contro interessati. Nel caso in cui l’accesso venga consentito nonostante l’opposizione del controinteressato, i dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.
Quanto costa
Il rilascio di dati e documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato per la riproduzione dei supporti materiali.
Accedi al servizio
Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
Ulteriori informazioni
Responsabile del Procedimento: individuato nel Responsabile del Settore cui gli atti si riferiscono.
Funzionario con potere sostitutivo in caso di inerzia: Vicesegretario Comunale.
Riferimenti legislativi (Normativa):
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, integrato e modificato dal D.l.gs n. 97 del 25 maggio 2016 Art. 5 e 5 bis
- Linee guida ANAC del 28.12.2016 “ Foia”
- Delibera G.C. N. 10 del 25.1.2017
- Delibera C.C. 59/2016
- Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 40/2010 e Delibera di Giunta Comunale n. 86/2017