Il Decreto Legislativo nr. 104 del 10 agosto 2018, in attuazione di una specifica direttiva comunitaria, ha apportato alcune modifiche alle norme in materia di armi. Si ricorda dunque a tutti coloro che detengono armi (anche in collezione) l’obbligo di presentare ogni cinque anni un certificato medico attestante i prescritti requisiti.
Il certificato medico può essere rilasciato dalle Asl (settore medico-legale) o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in servizio: da esso dovrà risultare che il soggetto detentore di armi non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscano anche temporaneamente la capacità d’intendere e di volere.
La certificazione medica deve essere presentata all’ufficio locale di pubblica sicurezza (il commissariato di polizia competente in base alla residenza del soggetto) o, in assenza di quest’ultimo, al locale comando dell’Arma dei Carabinieri.
Nella fase di prima applicazione della nuova normativa, entrata in vigore il 14 settembre del 2018, ai detentori di armi è stato concesso un anno di tempo per produrre il certificato medico richiesto.
Alla scadenza della fase transitoria (il 14 settembre 2019) gli uffici della Polizia di Stato provvederanno a diffidare formalmente i singoli interessati affinché ottemperino alla produzione della certificazione entro i successivi 60 giorni, decorsi i quali – in mancanza della stessa – le armi saranno ritirate cautelarmente dalle forze di polizia ex art. 39 T.u.l.p.s. e gli atti relativi saranno trasmessi al prefetto per la successiva emissione del divieto di detenzione di armi.
L’obbligo, per espressa previsione della normativa, non si applica ai collezionisti di armi antiche e ai detentori di armi che siano anche titolari di una licenza di porto d’armi in corso di validità. In caso di licenza non più rinnovata, i cinque anni previsti dalla legge decorrono dalla scadenza dell’ultimo rinnovo.