Coronavirus, ecco tutte le misure del decreto della presidenza del Consiglio dei ministri valide dal 2 all’8 marzo

Domenica primo marzo il governo ha emanato il decreto della presidenza del Consiglio dei ministri (Dpcm) contenente le misure – valide dal 2 all’8 marzo compreso – per il contrasto alla diffusione del nuovo coronavirus. Il provvedimento è stato assunto sentito il Comitato tecnico scientifico (Cts) nazionale (potenziato con il coinvolgimento delle società scientifiche coinvolte per materia), le cui indicazioni seguono l’evolversi della situazione epidemiologica, e considerate le dimensioni sovranazionali del fenomeno e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, per garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede europea e internazionale.

Le misure valide per l’Emilia-Romagna

Rispetto alla previgente ordinanza del ministro della salute, d’intesa con il presidente della Regione Emilia-Romagna, il decreto contiene conferme e novità, è auto-applicativo e non richiederà ulteriori provvedimenti da parte di Regione ed enti locali. È confermata la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico – quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche e cerimonie religiose.

L’apertura dei luoghi di culto trova ora una disciplina più specifica rispetto alla settimana scorsa, essendo prevista ma condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza reciproca di almeno un metro.

È prevista invece, come novità del decreto rispetto all’ordinanza, l’apertura al pubblico dei musei, delle biblioteche e degli archivi, delle aree e dei parchi archeologici e dei complessi monumentali (cioè i luoghi della cultura ricompresi all’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42). L’apertura di tali luoghi, però, dovrà avvenire a condizione che vengano assicurate modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico e in modo che i visitatori possano rispettare la distanza reciproca di almeno un metro.

È confermata anche la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani. Sono esclusi i corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Rispetto all’ordinanza vigente fino al primo marzo, il decreto parla di sospensione e non più di chiusura, rendendo così possibile l’accesso alle scuole per il personale Ata.

È permesso lo svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub, a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Le attività commerciali diverse da quelle sopra menzionate possono aprire al pubblico adottando misure organizzative tali da consentire un accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza reciproca di almeno un metro. Tali precisazioni e limitazioni, che non erano previste nella precedente ordinanza, sono state inserite su indicazione del Comitato tecnico scientifico nazionale.

Sono sospesi invece eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento di tali eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse. Ai tifosi residenti in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e nelle province di Pesaro-Urbino e di Savona è vietata la trasferta, ovvero la partecipazione a eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle restanti regioni e province d’Italia.

È consentito lo svolgimento delle attività nei comprensori sciistici, a condizione che il gestore provveda alla limitazione dell’accesso agli impianti di trasporto chiusi assicurando la presenza di un massimo di persone pari a un terzo della capienza ordinaria (funicolari, funivie, cabinovie, etc.).

Sono sospese invece le procedure concorsuali pubbliche e private, a esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica. Sono esclusi i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e di quelli per il personale della Protezione Civile.

Tra le altre misure previste, la limitazione dell’accesso dei visitatori alle aree di degenza da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere e la rigorosa limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per persone non autosufficienti.

Vengono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale. Nello svolgimento di incontri o riunioni, inoltre, dovranno essere privilegiate le modalità di collegamento da remoto, con particolare riferimento a strutture sanitarie e socio-sanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza Covid-19.

 

Le misure valide sull’intero territorio nazionale

Il decreto della presidenza del Consiglio dei ministri prevede inoltre misure valide sull’intero territorio nazionale (e quindi anche in Emilia-Romagna): tra queste il favorire il più possibile la modalità di lavoro agile e la sospensione dei viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Per quanto riguarda le università, agli studenti non è consentita la partecipazione alle attività didattiche o curriculari, così come nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Tali attività potranno invece essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime università e istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

 

Le altre misure valide per la sola provincia di Piacenza

Nella sola provincia di Piacenza (oltre a quelle extraregionali di Bergamo, Lodi e Cremona) è prevista – nelle giornate di sabato e domenica – la chiusura delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a esclusione delle farmacie, delle parafarmacie e dei punti vendita di generi alimentari.

Sempre nella sola provincia di Piacenza (oltre che in tutta la Lombardia) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei Livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.