IMU – Imposta Municipale Propria

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DELIBERE

MODULISTICA

ANNO DI IMPOSTA 2024

  • IMU – Dich. locazione Canone Concertato 2024 (.pdf) (.docx)
  • IMU – Dichiarazione Comodato 2024 (.pdf) (.docx)
  • IMU – Ravvedimento Operoso 2024 (.pdf) (.docx)
ANNO DI IMPOSTA 2023

  • IMU – Dich. locazione Canone Concertato 2023 (.pdf) (.docx)
  • IMU – Dichiarazione Comodato 2023 (.pdf) (.docx)
  • IMU – Ravvedimento Operoso 2023 (.pdf) (.docx)

modalità di presentazione della modulistica:

  • di persona previo appuntamento
  • a mezzo e-mail all’indirizzo d.daolio@bassareggiana.it (correttamente presentata solo con conseguente risposta del Comune di ricevuta di protocollazione)
  • se in possesso di PEC personale, a mezzo PEC all’indirizzo poviglio@cert.provincia.re.it

ALTRA DOCUMENTAZIONE

APPROFONDIMENTI

Si rimanda al sito del MEF

TABELLA ALIQUOTE VIGENTI

ALIQUOTA FATTISPECIE

0,50 per cento

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE.

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano   come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

 

 

 

 

ESENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABITAZIONI PRINCIPALI

Sono esenti dall’imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall’A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

ANZIANI E DISABILI

È considerata equiparata ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all’abitazione.

CASA FAMILIARE ASSEGNATA AL GENITORE AFFIDATARIO DEI FIGLI E RELATIVE PERTINENZE

Casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.

FORZE DI POLIZIA

È esente un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D.L. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

 

COOPERATIVE A PROPRIETA’ INDIVISA

– unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze;

– unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

 

ALLOGGI SOCIALI

I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale.

 

0,50 per cento

ALIQUOTA AGEVOLATA – FABBRICATI ABITATIVI ex IACP (ora ACER)

Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (EX-IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli EX-IACP.

A questi alloggi si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

 

  0,50 per cento

 ALIQUOTA AGEVOLATA – FABBRICATI ABITATIVI DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO

Unità immobiliare e pertinenze, nel limite di una unità per tipologia catastale C/2, C/6 e C/7, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che l’abitazione non risulti locata.

0,76 per cento

ALIQUOTA AGEVOLATA – FABBRICATI ABITATIVI LOCATI A CANONE CONCERTATO

Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 a A/9 e relative pertinenze locati a canone concertato (art. 2, comma 3, L. 431 del 9/12/1998) o concordato dal Comune con i soggetti appositamente individuati. Per il riconoscimento dell’aliquota agevolata occorre produrre idonea dichiarazione, da ognuno dei richiedenti consegnando apposito modulo predisposto dall’ufficio, entro il termine di dichiarazione IMU dell’anno in cui inizia il diritto all’applicazione dell’agevolazione.

Ai sensi del c. 760, L. 160/2019, l’imposta è ridotta al 75%

 

1,01 per cento

ALIQUOTA AGEVOLATA – FABBRICATI ABITATIVI CONCESSI IN COMODATO A PARENTI ENTRO IL 1° GRADO

Si applica agli immobili di tipologia abitativa e relative pertinenze, concessi in comodato gratuito a parenti maggiorenni entro il primo grado.

COMODATI A PARENTI DI I° GRADO IN LINEA RETTA:

Ai sensi del c. 747 lett. c, L. 160/2019, la base imponibile è ridotta del 50%

per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori

1,06 per cento

 ALIQUOTA ORDINARIA – PER ALTRI FABBRICATI ABITATIVI E RELATIVE PERTINENZE:

Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti in particolare per le categorie abitative da A/1 ad A/9 l’aliquota ordinaria si applica a tutte quelle affittate con regolare contratto registrato a canone libero e anche alle relative pertinenze. L’aliquota si applica anche alle pertinenze delle abitazioni categorie C/2 – C/6 – C/7 quando eccedono la misura massima di un’unità ammessa per ciascuna delle categorie catastali indicate come pertinenze delle abitazioni principali e delle abitazioni date in comodato ad uso gratuito ai parenti entro il terzo grado.

 

1,06 per cento

 

 

 

 ALIQUOTA PER ALTRI IMMOBILI:

La presente aliquota si applica alle seguenti tipologie catastali:

• Immobili di categoria B

• C/1 Negozi e botteghe

• C/2 Magazzini e locali di deposito

• C/3 Laboratori per arti e mestieri

• C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi

• C/5 Stabilimenti balneari e di acque curative

• C/6 Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse

• C/7 Tettoie chiuse o aperte

• D/1 Opifici

• D/2 Alberghi e pensioni

• D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili

• D/4 Case di cura ed ospedali

• D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi

• D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un’attività industriale

• D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un’attività commerciale

Per questa tipologia di immobili ad uso produttivo di categoria “D” (con esclusione degli immobili di categoria D/10) – come da art. 1 c. 380 l. f) Legge 228/2012 – di cui;

–  7,60‰ quale riserva dello Stato;

– 3,00‰ quale quota riservata al Comune (come previsto dall’art. 1 c. 380 l. g) L.228/2012).

 

1,06 per cento

TERRENI AGRICOLI

La presente aliquota si applica per i terreni agricoli.

Sono ESENTI i terreni agricoli che:

–     sono posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

–     costituiscono terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

1,06 per cento

IMMOBILI ABITATIVI NON LOCATI

IMMOBILI DI CATEGORIA D/5

AREE FABBRICABILI

L’aliquota si applica a:

• le abitazioni da A/1 ad A/9 che rimangono vuote / sfitte ed alle relative pertinenze (C/6, C/7, C/2).

• agli immobili di categoria D/5, istituti di credito e assicurazione.

• alle aree fabbricabili

0,10 per cento

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL’AGRICOLTURA di cui al comma 750 della Legge 160/2019.